Accesso civico

Accesso civico
Accesso semplice e generalizzato (F.O.I.A.)
A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta è gratuita e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della trasparenza del Comune di Mozzecane, Dott. Luciano Gobbi al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunemozzecane.it, mediante l’utilizzo del modulo sotto indicato (vedi modulo sub a).
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Mozzecane, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (consultabile su www.normattiva.it).
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della città metropolitana di Venezia sita in San Marco, 2662- Palazzo Ca’ Corner; pec: difensorecivico@pec.cittametropolitana.ve.it . Il ricorso va notificato anche al Comune di Mozzecane. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Comune di Mozzecane. Se quest’ultimo non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso civico è consentito. Qualora il richiedente l'accesso civico si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 d d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
 

a) Modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato docx)




B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
E’ previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

L’esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
 


La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo sotto riportato (vedi modulo sub b) seguendo le seguenti modalità:
- a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici;
oppure:
- per via telematica osservando le seguenti modalità:
  1. sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  2. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  3. sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che decide entro il termine di 20 giorni (vedi modulo sub c).

b) Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato docx)

c) Modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato (formato docx)


Registro degli accessi 
Sul modello di quanto previsto dalle "Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016)", pubblichiamo l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione:
 
Descrizione
mod_c_istanza_riesame_accesso_civico_generalizzato (40.55 KB)
Inserita il 29/10/2020
Modificata il 29/10/2020
mod_b_istanza_accesso_civico_generalizzato (41.03 KB)
Inserita il 29/10/2020
Modificata il 29/10/2020
mod_a_istanza_accesso_civico_semplice (43.71 KB)
Inserita il 29/10/2020
Modificata il 29/10/2020
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